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COMUNICAZIONI
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INIZIATIVE DI PREVENZIONE
IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Campo di applicazione del DPR n° 462-2001
Il DPR n° 462 del 22.10.2001 disciplina i provvedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, dove vi č almeno un lavoratore o ad esso equiparato, attribuendo:
1.
all'elettricista esecutore dell'impianto l'azione omologativa attraverso la dichiarazione di conformitā; |
2.
all' INAIL il controllo a campione; |
3.
al datore di lavoro attraverso la ASL o un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attivitā Produttive, la verifica periodica biennale o quinquennale. |
Significato e scopo delle verifiche
Secondo il DPR 462/2001, come citato precedentemente, spetta al datore di lavoro sottoporre gli impianti a verifiche periodiche effettuate da ASL o ad Organismi Abilitati.
Il DPR n° 462-2001, nell'art. 4, stabilisce che il datore di lavoro č tenuto ad effettuare regolare manutenzione dell'impianto e far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione degli impianti elettrici installati in cantieri, locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio; in tutti questi ultimi 3 casi la periodicitā č biennale.
Caratteristiche degli impianti con periodicitā biennale
Gli impianti da sottoporre, da parte del datore di lavoro, a verifica biennale sono essenzialmente di queste caratteristiche:
- Per impianti in cantieri devono intendersi quelli installati in cantieri temporanei e mobili, quali quelli definiti dalla norma CEI 64-8/7, art. 704.1 ( Titolo IV del Dlgs. n° 81/2008 )
- Per impianti in locali adibiti ad uso medico devono intendersi quelli installati in locali destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o riabilitazione dei pazienti, inclusi i trattamenti estetici e i solarium, gli studi veterinari, etc.. come definiti nella norma CEI 64-8/7-V2, sezione 710
- Per impianti nelle attivitā agricole e zootecniche devono intendersi quelli definiti nella norma CEI 64-8/7, sezione 705
- Per impianti nelle industrie ad alto rischio devono intendersi quelli installati in ambienti con rischio di esplosione classificati tramite il Dlgs. n° 81 del 9/4/2008 al Titolo XI, le attivitā della tabella A, punto 51, il DM 22/12/1958 e quelle elencate nella Direttiva Severo
- Per gli impianti a maggior rischio in caso di incendio devono intendersi, in accordo con la norma CEI 64-8/7, sezione 751, quelli installati in ambienti che presentano in caso di incendio, un maggiore rischio rispetto agli ambienti ordinari ( ad esempio le attivitā soggette al Certificato di Prevenzione Incendi ).
Validitā delle verifiche
Le verifiche degli impianti oggetto del DPR n° 462-2001 possono essere effettuate, esclusivamente da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attivitā Produttive, o in alternativa dalle ASL o dall'ARPA.
Non sono valide quindi, ai fini del DPR n° 462/2001, le verifiche esercitate da professionisti o imprese installatrici
( elettricisti)
Sanzioni
Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal DPR n° 462/01 sono:
Arresto da due mesi a quattro mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 4.800,00 per l'art. 80, comma 4 del Dlgs. n° 81/2008. |
Considerato che l'obbligo di far sottoporre a verifica periodica gli impianti č a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione di queste verifiche č una inosservanza da contestare in sede di attivitā di vigilanza al datore di lavoro da parte della ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ISPESL, etc..
In ogni caso tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell'azienda responsabili penalmente ( soci, amministratore, presidente, etc.. )
Conclusioni
INIZIATIVE DI PREVENZIONE, dal 2005, č attiva sul territorio dell'Isola d'Elba come Direzione Tecnica dell'Organismo Abilitato Ministeriale VERIFICA SpA, e resta a disposizione per ulteriori informazioni nei confronti dei soggetti interessati all'importante adempimento.
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